ECM ai Massofisioterapisti: semaforo verde per Age.Na.S.
Dopo la sentenza del TAR del Lazio pubblicata in data 20 dicembre 2022 la notizia era nell’aria, ma solo dal 28 febbraio 2023 Age.Na.S. ne ha dato comunicazione ufficiale ai Provider ECM.
Dal 1 gennaio 2023 quindi, anche i massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403 e iscritti all’elenco speciale ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP), potranno acquisire crediti ECM mentre i provider potranno ricomprenderli tra i partecipanti della formazione ECM grazie all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM.
Ma leggiamo estesamente il comunicato Age.Na.S.:
28/02/2023 – Sentenza TAR Lazio: iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 5 del D.M. 09 agosto 2019.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20.12.2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 24.03.2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023”.
Ne consegue che, a decorrere dal 01.01.2023, i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i massofisioterapisti di cui di cui all’art. 5 D.M. 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM (comunicato Age.Na.S. visibile qui).
Giova anche ricordare cosa diceva l’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019:
Elenco speciale dei massofisioterapisti
1. Ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all’art. 2.
3. Per la tenuta e la cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4. I presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.
5. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 non comporta di per se l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.
La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la professione sanitaria e la qualifica di professionisti sanitari, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM, il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.
I Provider ECM sono ancora in attesa di ricevere le indicazioni operative per l’assegnazione dei crediti ECM e comunicheranno agli interessati le modalità non appena ne saranno informati.
(fonte: Age.Na.S.)